Raccolta sentenze
Professionista senza compenso se è nulla la delibera di incarico
La nullità delle delibere comunali e provinciali di affidamento di un incarico di progettazione di un’opera pubblica, per mancata previsione dell’ammontare della parcella dovuta al professionista per la sua esecuzione, determina la nullità del contratto di prestazione d’opera stipulato con il professionista e, conseguentemente, la perdita del diritto alla corresponsione del compenso pattuito. È quanto stabilito con sentenza della Cassazione Civile, sezioni unite, del 10 giugno 2005, n. 12195.
La Corte ritiene che la nullità dell’atto deliberativo dell’incarico professionale da parte dell’ente locale, determinata dall’inosservanza dei requisiti ex art. 284 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 – vale a dire omessa indicazione del compenso e dei mezzi economici per farvi fronte – si estende al contratto di prestazione d’opera professionale stipulato in seguito con il professionista, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il pagamento della parcella.
Il rigore della decisione è argomentato sia dalla finalità di garantire la regolarità e il buon andamento finanziario delle amministrazioni locali, sia dalla finalità di tutelare l’interesse pubblico all’equilibrio economico e buon andamento delle pubbliche amministrazioni; con la decisione presa la Cassazione si propone, pertanto, la tutela incondizionata di un principio di carattere generale dell’ordinamento che oltre ad avere fondamento costituzionale (art. 97) è perpetuato nell’ordinamento degli enti locali territoriali, com’é dimostrato dal fatto che anche la L. 8 giugno 1990, n. 142 (recante l’ordinamento delle autonomie locali) stabilisce nell’art. 55, comma 5, che «gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario», aggiungendo subito dopo che «senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto».
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