Statuto
Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
dell’Emilia Romagna
Indice
- Art. 1 – Denominazione e sede legale
- Art. 2 – Uffici operativi
- Art. 3 – Durata
- Art. 4 – Scopo
- Art. 5 – Azioni
- Art. 6 – Soci di diritto e retribuzione
- Art. 7 – Obblighi dei soci
- Art. 8 – Recesso dei soci
- Art. 9 – Esclusione dei soci
- Art. 10 – Organi della Federazione
- Art. 11 – Assemblea – convocazione e votazioni
- Art. 12 – Assemblea ordinaria
- Art. 13 – Assemblea straordinaria
- Art. 14 – Comitato di Coordinamento
- Art. 15 – Comitato di Coordinamento – convocazione e deliberazioni
- Art. 16 – Coordinatore
- Art. 17 – Segretario e Tesoriere – entrate associative
- Art. 18 – Patrimonio della Federazione
- Art. 19 – Durata dell’esercizio
- Art. 20 – Scioglimento e liquidazione
ART. 1 – Denominazione e sede legale
Fra gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia Romagna è costituita una associazione denominata Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia Romagna (di seguito per brevità denominata Federazione). L’associazione è senza scopo di lucro ed ha sede legale in Bologna, Via Saragozza n. 175/177.
ART. 2 – Uffici operativi
Con deliberazioni dell’Assemblea ordinaria potranno essere istituiti uffici operativi nella regione prioritariamente presso le sedi degli Ordini Provinciali.
ART. 3 – Durata
La durata è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea.
ART. 4 – Scopo
La Federazione ha lo scopo di promuovere il confronto e il dibattito tra i soci sulle politiche della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nonché sul ruolo, la dignità e funzione del professionista e del sistema ordinistico della categoria. Nell’ambito degli scopi predetti, la Federazione contribuirà a promuovere iniziative che valorizzino l’Architettura, il Territorio ed il Paesaggio nonché il ruolo, la dignità e la funzione dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.
A tal fine la Federazione provvede:
a) alla raccolta ed elaborazione di informazioni, notizie, dati di interesse regionale relativi all’esercizio della professione ed il relativo mercato pubblico e privato, nonché relativi al sistema ordinistico della categoria;
b) alla predisposizione di studi, ricerche, testi e documentazioni in materia di esercizio della professione e sistema ordinistico;
c) alla edizione di pubblicazioni, anche su supporto informatico, con l’esclusione di quotidiani;
d) all’organizzazione di eventi ed iniziative utili alla diffusione della cultura architettonica ed all’aggiornamento degli iscritti.
ART. 5 – Azioni
La Federazione può compiere a livello regionale, nazionale ed internazionale, presso gli organismi istituzionali preposti, qualunque azione necessaria od utile al perseguimento dei propri scopi, anche erogando servizi a terzi. La Federazione può partecipare, anche mediante l’acquisizione di quote o azioni, all’attività di altri enti, associazioni, società, nonché promuovere la costituzione ed esercitare ogni altra attività volta a perseguire gli scopi di cui all’articolo precedente. La Federazione può altresì soddisfare in relazione a quanto sopra previsto esigenze specifiche in materia di informazione ed assistenza espresse dai soci. In tal caso ove tali esigenze non rientrino nei programmi generali in corso di realizzazione, esse saranno soddisfatte previo versamento di un corrispettivo stabilito dal Comitato di Coordinamento (di cui al seguente articolo 14).
ART. 6 – Soci di diritto e adesione
Sono membri di diritto della Federazione, previa espressione della volontà di adesione, gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che hanno sede legale nella regione Emilia Romagna. L’adesione alla Federazione dovrà essere presentata dai Presidenti dei singoli Ordini, quali legali rappresentati degli stessi, e riportare quanto segue:
a) dichiarazione di aver preso visione e conseguente accettazione del presente Statuto;
b) impegno alla osservanza del medesimo e delle deliberazioni assunte dai competenti organi statutari.
ART. 7 – Obblighi dei soci
Ciascun socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nonché di ricevere le prestazioni oggetto dell’attività della Federazione. I soci sono obbligati a:
a) versare alla Federazione le quote associative nonché i contributi;
b) rimborsare le spese sostenute dalla Federazione per le prestazioni effettuate per loro conto;
c) osservare lo statuto e le delibere degli organi competenti;
d) favorire gli interessi della Federazione collaborando per il più agevole conseguimento degli scopi sociali.
ART. 8 – Recesso dei soci
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. E’ peraltro ammissibile il recesso dei soci. Qualora il socio abbia assunto impegni che non siano esauriti al momento del recesso, questi devono essere comunque regolarmente compiuti. Il socio che abbia receduto o che per qualsiasi altra motivazione abbia cessato di appartenere alla Federazione non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati per tutto l’anno in cui risulta associato, né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
ART. 9 – Esclusione dei soci
A ragione di gravi motivi può essere deliberata da parte dell’Assemblea dei soci l’esclusione di un socio. Il socio escluso può fare ricorso all’Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera dell’Assemblea.
ART. 10 – Organi della Federazione
Sono organi della Federazione:
a) L’Assemblea;
b) Il Comitato di Coordinamento;
c) Il Coordinatore.
ART. 11 – Assemblea – convocazione e votazioni
L’Assemblea è composta dai Consiglieri degli Ordini associati. E’ convocata almeno una volta all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. E’ inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato di Coordinamento lo ritenga opportuno o venga richiesto da almeno un Ordine associato, con lettera contenente gli argomenti dell’ordine del giorno. La riunione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto:
a) gli addetti stampa;
b) le personalità di rilievo del modo sociale, politico, delle professioni, ecc.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci a mezzo Raccomandata o altro mezzo documentabile almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella della prima. I singoli Consiglieri degli Ordini partecipanti dispongono di 1 (un) voto che può essere espresso direttamente o a mezzo delega conferita ad altro componente dell’Assemblea. Le votazioni sono nominali ed avvengono per alzata di mano. L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano per iscrizione all’albo. Delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario dell’Assemblea che è scelto tra i partecipanti su proposta del Coordinatore ovvero del notaio. L’Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
ART. 12 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea è ordinaria quando:
a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
b) stabilisce la quota annua ed il contributo;
c) stabilisce le direttive generali di azione dell’Associazione e delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame a fini consultivi dal Comitato di Coordinamento;
d) approva su proposta del Comitato Coordinamento il Regolamento interno dell’Associazione.
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti gli Ordini associati in prima convocazione e nel numero dei Consiglieri comunque presenti in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o comunque di chi presiede la seduta.
ART. 13 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea è straordinaria quando:
a) delibera sulle modifiche statutarie;
b) delibera sullo scioglimento;
c) nomina il liquidatore.
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti gli Ordini associati in prima convocazione e nel numero dei Consiglieri comunque presenti in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o comunque di chi presiede la seduta.
ART. 14 – Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento è costituito dai Presidenti degli Ordini associati o da loro delegati indicati dai Consigli degli Ordini i quali restano in carica per la durata dei mandati dei rispettivi consigli, secondo le modalità espresse da apposito regolamento.
ART. 15 – Comitato di Coordinamento – convocazione e deliberazioni
Il Comitato di Coordinamento:
a) Elegge, al suo interno, se non vi ha già provveduto l’assemblea, il Coordinatore, il Segretario, il Tesoriere, che restano in carica 1 (un) anno relativamente all’esercizio finanziario. Possono eventualmente essere rieletti, salvaguardando il principio di rotazione delle cariche fra gli Ordini Provinciali soci della Federazione medesima;
b) amministra la Federazione;
c) approva un Regolamento Interno che regoli attività ed organizzazione;
d) propone all’Assemblea la quota associativa annua, l’eventuale contributo ed il Regolamento Interno della Federazione;
e) redige il bilancio preventivo e consuntivo;
f) approva nell’ambito delle direttive dell’Assemblea il programma annuale dell’attività.
Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Coordinatore o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano per iscrizione all’albo, ogni qual volta sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Può altresì essere convocato su motivata richiesta degli altri componenti. La convocazione è fatta mediante fax, telefax o altro mezzo documentabile, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. La convocazione contiene indicazione del luogo, della data, dell’ora della riunione.
Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano per iscrizione all’albo. Ogni componente ha diritto di voto. Le delibere sono validamente assunte alla presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o comunque di chi presiede la seduta.
ART. 16 – Coordinatore
Il Coordinatore:
a) ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Comitato di Coordinamento;
c) dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle delibere prese dagli organi della Federazione;
d) vigila che si operi in conformità con gli scopi e interessi della Federazione;
e) cura la pubblicità delle deliberazioni assunte dagli organi associativi nonché dei bilanci che devono essere depositati presso la Segreteria della Federazione per almeno 15 (quindici) giorni.
ART. 17 – Segretario e Tesoriere – entrate associative
La nomina ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Segretario e del Tesoriere comporta il conferimento agli stessi per quanto di competenza di deleghe da parte del Comitato di Coordinamento. Deleghe su specifici argomenti o settori di interesse possono altresì essere conferite ad altri componenti il Comitato di Coordinamento da parte dello stesso. Le deleghe non possono essere in bianco ed avranno la stessa durata di cui all’art. 14. La revoca della delega o il suo mancato conferimento comportano la contestuale decadenza o inefficacia della nomina. I soci sono tenuti ai seguenti versamenti:
a) quota associativa annuale;
b) contributo all’occorrenza stabilito per particolari necessità della Federazione.
I soci devono versare la quota alle scadenze fissate nei singoli bilanci annuali. La quota associativa è intrasmittibile.
ART. 18 – Patrimonio della Federazione
Il patrimonio della Federazione è costituito:
a) dalle quote contributi;
b) dagli avanzi di gestione;
c) da altri proventi e somme concessi o erogati a qualsiasi titolo;
In caso di recesso o esclusione i soci non possono chiedere la divisione del patrimonio. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 19 – Durata dell’esercizio
L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell’esercizio, il Comitato di Coordinamento redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio; quello preventivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
ART. 20 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento della Federazione è deliberato a norma dell’art. 13 dall’Assemblea straordinaria, la quale procede alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri. L’Assemblea straordinaria delibera la destinazione del patrimonio residuo, una volta effettuato il pagamento delle passività. In caso di scioglimento, il patrimonio della Federazione sarà devoluto dall’Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.