BONUS EDILIZI

La Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna ha creato questa sezione per raccogliere normative, approfondimenti e FAQ sul tema del Superbonus 110% e del Bonus Edilizia 2020, a supporto degli iscritti interessati da queste agevolazioni.

Il bonus

 Il Decreto Rilancio ha previsto un’aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi specifici in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Per effetto della Legge di Bilancio per il 2021, i tempi sono prorogati al 30 giugno 2022 o fino al 31 dicembre 2022 per i lavori condominiali effettuati per almeno il 60% entro il 30 giugno 2022.

A chi è rivolto

  1. Condomìni;
  2. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP);
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  5. Onlus e associazioni di volontariato;
  6. Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono e detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo (proprietario, nudo proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento, detentore, o familiari del possessore/detentore entro il terzo grado), fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Circolare 24/2020. Sono agevolabili le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021:

– su edifici unifamiliari con relative pertinenze; sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari; e sulle singole unità immobiliari all’interno di edifici condominiali interessati da interventi su parti comuni, per un massimo di due unità immobiliari per beneficiario;

– sulle parti comuni di edifici condominiali (anche per un numero maggiore di due unità immobiliari; anche per imprese, professionisti e società; anche per unità immobiliari non residenziali a patto che i condomìni abbiano una superficie residenziale superiore al 50%).

La limitazione delle due unità immobiliari vale solo per gli interventi relativi all’ecobonus; per il sisambonus non vige tale limitazione.La norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori, ma pone soltanto la condizione che le spese siano sostenute nell’arco temporale indicato e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici

Requisiti di accesso:

Per quanto riguarda gli interventi relativi ad ecobonus, gli immobili devono essere residenziali, con la presenza di impianto di climatizzazione invernale di tipo fisso, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, ed in generale in grado di soddisfare le esigenze di riscaldamento degli ambienti serviti; gli immobili devono invece ricadere in zona sismica 1, 2 o 3 per quelli di sismabonus.

Il beneficio non può essere fruito per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Come utilizzare la detrazione

La detrazione può essere usufruita dagli aventi diritto in 5 quote annuali.

Per quali interventi

Il Superbonus copre due tipologie di interventi: quelli relativi agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e quelli finalizzati alla messa in sicurezza e/o alla riduzione del rischio sismico (sismabonus). Le due categorie di intervento sono tra loro indipendenti e le rispettive detrazioni fiscali possono essere usufruite in maniera congiunta o separata.

Interventi Ecobonus

L’ecobonus potenziato al 110% prevede la realizzazione dei cosiddetti interventi “trainanti” e “trainati”. È necessario realizzare almeno un intervento trainante per “attivare” il superbonus 110%; viceversa non è possibile usufruire della detrazione del 110%. Gli interventi trainati usufruiscono della detrazione del 110% esclusivamente se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e se, tutti insieme, contribuiscono al salto di due classi energetiche dell’edificio. È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente.

Interventi trainanti

Di seguito ricapitoliamo gli interventi trainanti:

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il massimale di spesa è pari a:
    – € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari;
    – € 40.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari con meno di 8 unità abitative;
    – € 30.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari, per le ulteriori unità oltre le prime 8.
    Occorre dimostrare il raggiungimento di specifici valori di trasmittanza termica, in relazione all’elemento di involucro interessato dall’intervento e della zona climatica in cui si trova l’edificio, oltre al rispetto dei Requisiti Minimi del DM 26.06.2015.
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spetta con i seguenti massimali:
    – € 20.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari con meno di 8 unità abitative;
    – € 15.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari, per le ulteriori unità oltre le prime 8.
  3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti, in edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno, destinati al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo di spesa pari a € 30.000.Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3, sono indicate le tipologie di generatore che possono essere installate e le prestazioni che devono esibire. In generale si privilegiano i generatori a gas a condensazioni, le pompe di calore, i sistemi ibridi, la microcogenerazione; in alcune zone del territorio italiano, è inclusa anche l’installazione di generatori a biomassa e/o l’allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti. L’intervento è sempre soggetto al rispetto dei Requisiti Minimi del DM 26.06.2015.

Interventi trainati

Questa tipologia di intervento gode della detrazione del 110% esclusivamente se eseguita congiuntamente a un intervento trainante. Di seguito ricapitoliamo le tipologie di interventi trainati:

  1. Interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto
    legge n. 63/2013 (il cd. “ecobonus” ordinario);
  2. Installazione di impianti solari fotovoltaici, di eventuali sistemi di accumulo integrati
    negli impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ai fini del Superbonus gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e trainati, devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta laddove ci si trovi nella classe energetica A3. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica, ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

Interventi Sismabonus

 

Il sismabonus potenziato al 110% prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici e/ o alla riduzione del rischio sismico. Gli interventi prevedono la detrazione fiscale al 110% anche senza passaggio di classe di rischio sismico.
La realizzazione di un intervento collegato al sismabonus consentirà di “trainare” gli interventi finalizzati all’installazione dell’impianto fotovoltaico e dei rispettivi sistemi di accumulo (anche nel caso in cui non si realizzi nessuno degli interventi previsti nel punto precedente “ecobonus”).
La detrazione fiscale spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, se eseguita congiuntamente ad un intervento sismabonus.
Accede all’aliquota maggiorata al 110% anche il cosiddetto sismabonus acquisti (spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche).
In tutti i casi la detrazione è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare.
È necessaria l’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio che deve essere allegata, insieme al progetto degli interventi strutturali, alla SCIA o alla richiesta di Permesso di Costruire, al momento della presentazione allo sportello competente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Opzione cessione del credito

I beneficiari possono optare per la cessione del credito di imposta, ossia possono cedere la propria detrazione a favore:

  • del fornitore, che applicherà uno sconto in fattura;
  • di altri soggetti (persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Le cessione del credito può essere esercitata per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Elenco esemplificativo adempimenti

Di seguito, elenchiamo, in maniera esemplificativa, gli adempimenti necessari per accedere alla detrazione: 

  • acquisizione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) pre e post intervento; ricordiamo l’obbligo, a fine lavori, di rilascio dell’APE per singola unità immobiliare, a firma di un soggetto terzo; questo APE è in aggiunta all’APE “convenzionale” dell’intero edificio;
  • preparazione della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma l, del Dlgs 19 agosto 2005, n.192;
  • deposito in Comune, ove previsto, della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma l, del Dlgs 19 agosto 2005, n.192 (“Legge10”);
  • acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici;
  • acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza delle spese sostenute rispetto agli interventi effettuati;
  • trasmissione all’ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, della scheda descrittiva, alla quale seguirà ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile. Le asseverazioni devono essere inviate all’ENEA, tramite portale dedicato, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori;
  • in caso di realizzazione di misure antisismiche, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico;
  • si ricorda che vi è obbligo dell”assicurazione dell’asseveratore.

Il visto di conformità

Nel caso in cui si opti per l’opzione della cessione del credito oppure per lo sconto in fattura sarà necessaria l’acquisizione di un visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.

Il visto di conformità può essere rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il professionista abilitato, al fine di emettere il visto, dovrà verificare che dal punto di vista soggettivo i beneficiari della detrazione rientrino in quelli ammessi dal Decreto Rilancio, che gli immobili oggetto degli interventi siano suscettibili di agevolazione del 110%, che le spese di ristrutturazione siano riconducibili a un intervento trainante e che non sia stato superato il relativo limite di spesa.

Il professionista dovrà inoltre acquisire tutte le fatture, bonifici, asseverazioni e attestazioni relative all’intervento.

Soltanto nel caso in cui siano stati rispettati tutti i requisiti sarà possibile emettere il visto di conformità.

Principali disposizioni e normativa di riferimento

Documentazioni Enti e Istituzioni

Quesiti della Federazione agli enti e note di risposta

Superbonus 110% – quesiti della Federazione al CNAPPC

La Federazione ha sottoposto dei quesiti in data 9 settembre 2020 al CNAPPC, in occasione del Convegno Superbonus 110% che si è tenuto a Roma il 14 settembre 2020.

⬇️ Quesiti Federazione CNAPPC

Superbonus 110% – quesiti della Federazione a ENEA

La Federazione ha sottoposto 4 quesiti in data 6 novembre 2020 a ENEA:

⬇️ QUESITO 1 – Interventi sull’involucro edilizio: rispetto dei limiti di trasmittanza

⬇️ QUESITO 2 – Interventi sull’involucro edilizio: costi per la correzione dei ponti termici

⬇️ QUESITO 3 – Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica: APE per edificio collabente o non accessibile

⬇️ QUESITO 4 – Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica: APE per edificio demolito

 

Superbonus 110% – quesiti della Federazione ad AGENZIA DELLE ENTRATE

La Federazione ha sottoposto 9 quesiti in data 6 novembre 2020 all’AGENZIA DELLE ENTRATE:

⬇️ QUESITI AGENZIA ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti della Federazione con Nota del 01 marzo 2021:

⬇️ Nota di risposta Agenzia delle Entrate

Quesiti con risposta da parte del gruppo di lavoro della Federazione

Il Gruppo di lavoro della Federazione ha risposto ad alcuni quesiti pervenuti dagli iscritti agli Ordini federati.

⬇️ FOGLIO 1 DEL 30/10/2020 – QUESITI CON RISPOSTE DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA FEDERAZIONE

Quesiti senza risposta da parte del gruppo di lavoro della Federazione

Il Gruppo di lavoro della Federazione non ha potuto dare risposta ad alcuni quesiti troppo specifici pervenuti dagli iscritti agli Ordini federati.

⬇️ FOGLIO 1 DEL 30/10/2020 – QUESITI SENZA RISPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA FEDERAZIONE