TARIFFE PROFESSIONALI

Adeguamento della Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti

DECRETO 11 GIUGNO 1987, N.233

Pubblicato in Gazz. Uff. Serie Generale del 16/06/1987 n. 138

Preambolo
(Omissis).

Articolo
Unico
I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.
I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l’aiuto iscritto nell’albo e di L. 9.500 per l’aiuto di concetto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed
architetti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli
ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;

Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del
18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e
del 7 aprile 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. I compensi a vacazione previsti dall’articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all’albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK
Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegati