TARIFFE PROFESSIONALI
Adeguamento della Tariffa Professionale riguardante prestazioni urbanistiche
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici Dir.ne Gen.le Urbanistica 10 febbraio 1976, n. 22/seg./V
Con lettera circolare del 1º dicembre 1969, n. 6679 questo Ministero portava a conoscenza degli Enti cui era diretta (Amministrazioni provinciali, Provveditorati alle OO.PP., Prefetture, Consigli Nazionali degli Ingegneri e Architetti, Ordini degli Ingegneri e Architetti, ecc.) la tariffa professionale riguardante le prestazioni urbanistiche, proposta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, con le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio Superiore dei LL.PP., perché, in attesa della sua formale approvazione, fosse dagli Enti interessati «tenuta presente nel definire i rapporti derivanti dalle prestazioni professionali in materia urbanistica».
L’art. 1 di tale tariffa – che non è stata ancora approvata ed alla quale, tuttavia, si fa normale riferimento nella attribuzione degli incarichi di progettazione urbanistica – prevede che gli adeguamenti dei compensi da essa stabiliti «saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell’indice generale dei prezzi stabilite dall’ISTAT ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superino il 10%».
In relazione a tale norma i Consigli Nazionali degli Ingegneri e Architetti hanno proposto un adeguamento di tale tariffa nella misura dell’81,8%, corrispondente alla variazione dell’indice generale dei prezzi dal novembre 1969 all’ottobre 1975, e hanno chiesto che venga emanata da questo Ministero un’altra circolare che precisi l’indice di adeguamento aggiornato alla data di emanazione della nuova circolare.
Questo Ministero ritiene, innanzitutto, che il meccanismo di adeguamento previsto dalla tariffa abbia carattere di automaticità, nel senso che i compensi da essa stabiliti debbano ritenersi automaticamente aumentati in corrispondenza delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi, semprechè si tratti di variazioni superiori al 10%.
Pertanto l’applicazione della tariffa – che ha evidentemente carattere contrattuale, in quanto la tariffa medesima, non essendo stata approvata, non è obbligatoria – dovrebbe, ad avviso di questo Ministero, comportare anche l’adeguamento di cui trattasi, quando si verifichino le condizioni sopraindicate.
In ogni modo, per aderire alla richiesta dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e Architetti ed allo scopo di favorire un’applicazione uniforme della tariffa (nel caso, ovviamente, in cui le parti interessate, ripetesi, intendano dare riferimento ad essa) questo Ministero, accertato che l’indice generale dei prezzi, secondo le valutazioni dell’ISTAT, ha subito l’aumento dell’83,1 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1969 e il 30 novembre 1975 e sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. che ha espresso il proprio parere con voto n. 23 del 15.1.1976, ritiene che, in conformità a detto parere, le proposte di adeguamento avanzate congiuntamente dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti siano da accogliere e che la percentuale di aumento possa essere stabilita nella misura dell’80% a partire dal 1º dicembre 1975.
Per quanto concerne l’applicazione degli adeguamenti, questo Ministero ritiene, sempre in conformità al parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., che non può accogliersi la tesi secondo la quale le maggiorazioni degli onorari dovrebbero essere riferite al compimento delle singole prestazioni e che invece la definizione degli onorari debba avvenire in base a compensi, a tempo ed a quantità stabiliti dalla tariffa, incrementati delle maggiorazioni corrispondenti alle variazioni dell’indice ISTAT verificatesi al momento della stipula della convenzione o, comunque, del conferimento dell’incarico.
Art. 8.
Piani Particolareggiati e di zona (lottizzazioni) – 2/A
(Omissis)
l’onorario da corrispondere al professionista va determinato come segue:
a) sommatoria di due termini il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal Piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in base alle prescrizioni del Piano Regolatore. I coefficienti relativi sono così stabiliti: L. 270.000 per ettaro di superficie del territorio e L. 27 per ogni mc. di costruzione;
(Omissis).
Art. 9.
Piani particolareggiati di risanamento e conservazione – 2/B
(Omissis)
L’onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme previste dalla presente tariffa per i piani particolareggiati (art. 8), elevando il coefficiente volumetrico a L. 54 per mc. di costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto.
(Omissis).
Art. 10.
Compensi a tempo.
(Omissis)
Gli onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:
a) di L. 5.400 per il Professionista;
b) di L. 3.240 per i suoi aiuti laureati;
c) di L. 1.944 per ogni altro aiuto di concetto.
(Omissis)
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed
architetti.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli
ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;
Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del
18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e
del 7 aprile 1994;
Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 30 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I compensi a vacazione previsti dall’articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all’albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro di grazia e giustizia
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Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK