TARIFFE PROFESSIONALI

Compensi spettanti a periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria

LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

(Pubblicato in Gazz. Uff. Serie Generale del 15/07/1980 n. 192 )

(1) Vedi il d.p.r. 14 novembre 1983, n. 820 e il d.m. 30 maggio 2002.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo
(Omissis).

Articolo 1
Classificazione dei compensi.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 2
Onorari fissi e variabili.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 3
Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili.

(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 4
Onorari commisurati al tempo.
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di euro 8,15. (1)(2)
L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
(1) Vedi anche il d.m. 5 dicembre 1997.
(2) Onorari rideterminati ai sensi dell’art. 1, d.m. 30 maggio 2002.

Articolo 5
Aumento degli onorari.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 6
Incarichi collegiali.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 7
Spese.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 8
Durata dell’incarico.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 9
Indennità.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 10
Adeguamento periodico degli onorari.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 11
Liquidazione dei compensi ed opposizione.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 12
Determinazione provvisoria degli onorari.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 13
Abrogazioni.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 14
Onere finanziario.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed
architetti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli
ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;

Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del
18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e
del 7 aprile 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. I compensi a vacazione previsti dall’articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all’albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK
Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK

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