TARIFFE PROFESSIONALI

Criteri di liquidazione delle competenze professionali degli ingegneri ed architetti. Al fine di dirimere

Circolare Ministero LLPP 22 LUGLIO 1977, N. 5350/61

Criteri di liquidazione delle competenze professionali degli ingegneri ed architetti

Al fine di dirimere le perplessità sorte in ordine alla interpretazione degli artt. 15 e 18 della vigente Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con Legge 2 marzo 1949, n. 143, si rappresenta quanto segue.
L’art. 15 della tariffa dispone che quando per l’esecuzione delle opere il professionista porta la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera (compilazione del progetto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione), le sue competenze sono calcolate in base ad una percentuale del consuntivo lordo. «A questi effetti, per consuntivo lordo dell’opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi …». Al riguardo si pone il problema di stabilire se nel concetto di consuntivo lordo rientri o meno l’importo del compenso revisionale. Ad avviso di questo Ministero, il quesito deve essere risolto positivamente. Infatti, la nozione di consuntivo lordo fornita dalla disposizione suindicata («somma di tutti gli importi liquidati») lascia chiaramente intendere l’intenzione del legislatore di commisurare il compenso per l’attività del professionista (che, nell’ipotesi considerata, segue l’intero sviluppo dell’opera, dall’ideazione alla approvazione) al costo complessivo dell’opera stessa, nel quale non possono essere non comprese le somme pagate a titolo di revisione prezzi. Ciò tanto più ove si consideri che, per effetto della nuova disciplina del pagamento dei compensi revisionali, dettata dalla Legge 21 dicembre 1974, n. 700, il regime giuridico del compenso revisionale è stato pienamente equiparato a quello del prezzo.

In tal caso, si è, del resto, recentemente espresso il Consiglio di Stato, previo avviso favorevole del Ministero del tesoro (parere della sezione 1 n. 1230/76 del 19 novembre 1976).

L’art. 19 della tariffa considera l’ipotesi in cui l’attività del professionista non segua l’intero sviluppo dell’opera, ma sia limitata ad una o più fasi; al riguardo, nel caso di incarico parziale originario, la norma dispone che la determinazione del compenso a percentuale sia fatta in base all’importo consuntivo lordo dell’opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo. In ordine a tale posizione, mentre per la nozione di «consuntivo lordo» vanno richiamate le precedenti considerazioni relative all’art. 15, per quanto concerne quella di «attendibile preventivo», va ritenuto che essa vada riferita ai reali prezzi di mercato al momento della prestazione, con esclusione di qualsiasi determinazione avente carattere fittizio.

Pertanto, per quanto concerne le prestazioni che si effettuano in corso d’opera (direzione dei lavori) o ad opera finita (collaudo), il compenso professionale va determinato in relazione all’importo dei lavori, comprensivo dell’eventuale aumento d’asta e dell’eventuale compenso revisionale; per quanto riguarda, invece, la progettazione, è necessario distinguere l’ipotesi in cui la relativa prestazione, sulla base dell’incarico conferito o per altre ragioni, si esaurisca in un determinato momento (approvazione del progetto) da quella in cui la prestazione del progettista si protragga successivamente al predetto momento, con interventi progettuali in corso d’opera.

Il compenso professionale va commisurato, nella prima ipotesi, all’importo dei lavori progettati, in base ai prezzi correnti al momento suindicato, mentre nell’altra, proprio perché la prestazione professionale si protrae nel tempo il compenso professionale va commisurato al consuntivo lordo dell’opera, inteso nel senso innanzi precisato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed
architetti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli
ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;

Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del
18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e
del 7 aprile 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. I compensi a vacazione previsti dall’articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all’albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK
Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK

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