TARIFFE PROFESSIONALI

Inderogabilità dei minimi della Tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 340

(GU n. 144 del 03/06/1976)

Preambolo
la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
il presidente della repubblica
promulga
la seguente legge:

Articolo unico
all’ articolo unico della Legge 4 marzo 1958, n.143, è aggiunto il comma seguente:
i minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità,fissati dalla Legge 2 marzo 1949, n.143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L’inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all’ articolo 5 del testo unico approvato con la citata Legge 2 marzo 1949, n.143 .
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

Leone
Moro – Gullotti – Bonifacio

visto, il guardasigilli: Bonifacio

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed
architetti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli
ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;

Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del
18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e
del 7 aprile 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. I compensi a vacazione previsti dall’articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all’albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997
Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK
Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK

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